Chiarimenti e novità sulla detrazione fiscale 110 previste dal il nuovo Decreto RilancioIl Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%, cosiddetto superbonus. Detrazioni fiscali che riguardano due macrocategorie di intervento edilizio:
Possono accedere al superbonus solo i seguenti beneficiari:
Di seguito un quadro sinottico riepilogativo: Tipologia Termine per il 60% dei lavori Scadenza finale Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021 (*) Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità 30/06/2022 31/12/2022 Condomini 31/12/2022 IACP30/06/2023 31/12/2023 Altri beneficiari 31/12/2021 (*) (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022. Volendo riassumere, ad oggi:
I limiti di spesaLa detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli interventi trainati. Infatti, per quelli di efficienza energetica si rimanda alla legislazione vigente. Previsto un limite di spesa "particolare" per gli interventi su unità immobiliari realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero dalle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383". L'art. 33 del D.L. n. 77/2021 ha previsto l’inserimento del comma 10-bis che lega i limiti di spesa per le unità immobiliari alla superficie complessiva dell’immobile; in particolare “10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione”. Le esclusioniA prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% si applica agli edifici o unità immobiliari di natura residenziale ma non si applica alle seguenti categorie catastali:
L’Asseverazione per gli interventi di risparmio energeticoPer quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione tecnica). Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Modalità di trasmissione e relative modalità attuative per l’invio della suddetta asseverazione all’Enea sono state stabilite con Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Asseverazioni). In particolare, l’asseverazione del tecnico abilitato attesta che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti minimi, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (indicati all’interno nel decreto requisiti minimi stesso). In allegato al Decreto Asseverazioni sono riportati due modelli di asseverazione utilizzabili per il fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori. L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/ Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal Decreto Asseverazioni. L’Asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismicoPer la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (la c.d. Asseverazione tecnica). Tale asseverazione tecnica è stata prevista all’interno dell’art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 e definita per la prima volta dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante «Sismabonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati». Allegati al D.M. n. 58/2017 erano riportati:
La modifica ai modelli di asseverazione tecnicaPer questo motivo si è resa necessaria una modifica al DM n. 58/2017. Modifica arrivata con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 che riporta i seguenti allegati (riportati di seguito in ordine cronologico di utilizzo):
Visto di conformitàPer poter optare per le due possibilità previste dal Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito), è previsto che il contribuente sia in possesso del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie. Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:
ApprofondimentiAbusi ediliziL'art. 32, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 77/2021 ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio con il seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
Accesso autonomoLa definizione di accesso autonomo è contenuta nell'art. 119, comma 1-bis del Decreto Rilancio. Comma introdotto dall’articolo 51, comma 3-quater) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare, si definisce accesso autonomo "un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva". L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate con i quali ha precisato che una unità immobiliare ha accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio:
Ampliamento volumetricoLa detrazione fiscale del 110% è fruibile anche in caso di demolizione e ricostruzione. In tal senso, occorre ricordare le modifiche apportate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Con la nuova definizione sono adesso compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Per il superbonus, però, occorre ricordare che le spese sostenute per il cappotto termico, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e la riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo per la parte esistente e non per l'ampliamento volumetrico. Cosa diversa, invece, per il fotovoltaico che può riguardare anche la parte ampliata e quindi di nuova costruzione. Assicurazione professionaleCome previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono sottoscrivere una assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
Attestato di Prestazione Energetica APEPer gli interventi di riqualificazione energetica deve essere prodotto un attestato di prestazione energetica APE prima e dopo l'intervento. Tale requisito è necessario per la verifica del doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) necessario per la fruizione del superbonus. Gli attestati di prestazione energetica, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente per la verifica del doppio salto di classe prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio. Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus anche agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Barriere architettonicheL'articolo 1, comma 66, lettera d) della Legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus anche agli interventi trainati di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Stiamo parlando degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Bonifico parlanteUn aspetto molto importante, spesso sottovalutato, riguarda il pagamento delle spese che, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile scegliere se effettuare:
Cappotto termicoÈ probabilmente l'intervento principale che accede al superbonus 110%, previsto dall'art. 119, comma 1, lettera a). Stiamo parlando dell'intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Cappotto termico internoNel caso di edifici vincolati (vedi definizione) e, quindi, non sia possibile la realizzazione di uno degli interventi trainanti, il superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe. Se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Nell’ambito dei predetti interventi, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, rientra anche l'installazione del cappotto termico interno. Cartello di cantiereLa Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera q)) ha aggiunto il comma 14-bis all’articolo 119 del Decreto Rilancio. Con questo nuovo comma è stato previsto l’inserimento di una particolare dicitura all’interno del cartello di cantiere per i lavori che accedono alle detrazioni fiscali del 110%. In particolare, dal 2021 si dovrà indicare la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici». Appare utile ricordare che quello del cartello di cantiere è un obbligo previsto dall’articolo 20, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 che rimanda le modalità esecutive ai regolamenti edilizi comunali. Un obbligo ribadito all’articolo 27, comma 4 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 per una corretta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia: «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti». Lo stesso obbligo è previsto all’articolo 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) che, parlando degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, impone: «Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere». Le modalità esecutive dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere sono riportate all’interno dei regolamenti edilizi che possono definirne anche le dimensioni minimi. Premesso che il cartello va sempre esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, i contenuti minimi sono:
Come previsto all'art. 119, comma 9-bis del Decreto Rilancio, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che accedono al superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. La Legge di Bilancio 2021 ha inoltre esteso l'orizzonte temporale per la fruizione del superbonus da parte dei condomini e per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In particolare, per questi soggetti, nel caso alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Controlli Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Rispondono, quindi, i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale. Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare. Controlli EneaL'Enea è l'ente preposto alle verifiche per controllare:
Demolizione e ricostruzioneL'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere al superbonus 110% (sia per gli interventi trainanti che per i trainati) anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, purché questi rientrino nella definizione di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia). Come chiarito al paragrafo "Ampliamento volumetrico", con la modifica apportata all'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni è cambiata la definizione di ristrutturazione edilizia che adesso comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Doppio salto di classe energeticaUno dei requisiti previsti per la fruizione del superbonus in caso di interventi di riqualificazione energetica è il doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) dimostrabile mediante la produzione dell'APE prima e dopo l'intervento. Edifici unifamiliariL'art. 1, comma 3, lettera i) del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Requisiti minimi) definisce edificio unifamiliare quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Edifici plurifamiliariCon la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, possono accedere al superbonus anche gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo modo, per gli edifici fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, non serve più il requisito del condominio. Edifici vincolatiL'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevede che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), o gli interventi trainanti di riqualificazione energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si può applicare a tutti gli interventi trainati (anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe):
Negli appalti pubblici, il contraente generale provvede:
L’argomento è stato approfondito dall’Agenzia delle Entrate che con la risposta 15 aprile 2021, n. 254 ha lasciato ampi dubbi circa la correttezza sotto il profilo civilistico. Soprattutto per quel riguarda i servizi di progettazione, il soggetto che li eroga dovrebbe essere un professionista, una società tra professionisti o una società di ingegneria. Per quanto riguarda le spese, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti al contraente generale per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. Indipendenza funzionaleLa Legge di Bilancio 2021 che ha aggiunto il seguente periodo al comma 1-bis dell'art. 119: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Per l'indipendenza funzionale dovranno essere valutati:
Sicurezza CantieriL'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede che le detrazioni fiscali non possono essere fruite nel caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Tutti i cantieri che voglio accedere ad una detrazione fiscale in cui risulti accertata una violazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL), perderanno il diritto a qualsiasi agevolazione prevista dallo Stato. Spese ammissibiliIn generale, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, comprese quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse FONTE: LavoriPubblici.it
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L'art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede l'accertamento di conformità nella presentazione delle sanatorie edilizie. Infatti, in assenza di permesso di costruire, SCIA o opere in difformità ad esse, vi è la possibilità di presentare una sanatoria edilizia. Questa procedura permette, attraverso il pagamento di una sanzione e nel rispetto della normativa vigente oggi e al tempo dell'abuso, di regolarizzare la difformità. L'avvento delle detrazioni fiscali e del superbonus 110% ha acceso un grande interesse da parte dei privati ma ha anche sollevato problematiche urbanistico-edilizie presenti da anni nel patrimonio immobiliare italiano. Chi è interessato a realizzare interventi beneficiando dei bonus, si è dovuto scontrare con una serie di abusi edilizi, sanabili con l'accertamento di conformità. L'accertamento di conformità prevede che per sanare un intervento realizzato in assenza di titolo abilitativo, questo debba risultare contemporaneamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso ma anche alla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza di accertamento. Appunto "doppia conformità urbanistico-edilizia", un sistema di doppio controllo che non sempre risulta però realizzabile. Rete delle Professioni Tecniche (RPT), un’associazione fondata nel 2013 che riunisce 9 Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica, ha avanzato la possibilità di intervenire sul Testo Unico Edilizia coinvolgendo maggiormente i professionisti nel processo di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36. La proposta di modifica dell'art. 36 del TUE prevede che la doppia conformità possa essere verificata a seguito di presentazione di una apposita "SCIA di accertamento di conformità" corredata dal rilievo delle opere abusive delle quali è richiesta la sanatoria e da una relazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, nella quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale, la sussistenza delle conformità, asseverando altresì che gli interventi edilizi risultano eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all’epoca di realizzazione. SCIA di accertamento di conformità che manterrebbe viva la possibilità del SUE (sportello unico dell'edilizia) di rifiutarla in tutto o un parte, ma che consentirebbe al processo di sanatoria di procedere più speditamente. Tutti concetti sui quali si discute ancora per il recepimento all'interno della prossima approvazione definitiva della nuova disciplina delle costruzioni che avrà il compito di sostituire il DPR n. 380/2001, nella speranza che possa risolvere molte delle difficoltà emerse nel corso di questi mesi, nei quali la frenesia di accesso al superbonus 110 ha fatto emergere le problematiche legate al nostro patrimonio urbanistico edilizio. La proroga al 30 giugno 2022 del superbonus si riuscirà ad utilizzare? Tra le modifiche piu importanti varate con la Legge di Bilancio 2021, con gli aggiornamenti dell'art. 119 del Decreto Rilancio, troviamo la proroga al 30 giugno 2022 del superbonus. Una mini proroga precedentemente fissata con scadenza il 31 dicembre 2021, ora prevede una estensione al 31 dicembre 2022 per gli interventi realizzati dai condomini che al 30 giugno 2022 hanno completato il 60% degli interventi. Le modifiche e le proroghe relative al superbonus sono contenute nell'articolo 1, commi da 66 a 72, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021). L'art. 1, comma 74 della stessa Legge di Bilancio 2021 prevede anche: L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto. Il cambio di Governo e la conseguente sostituzione dei Ministri e Sottosegretari che hanno fatto nascere e voluto la proroga del superbonus, lasciano tutto ancora in sospeso, con alcuni dubbi sulla conferma al 2022 di un beneficio fiscale. Attendiamo presto delle novità in materia, che arriveranno in brevi termini. Fiduciosa che il Nuovo Governo sappia valutare il beneficio delle detrazioni in atto, resto come sempre pronta ed aggiornata su tutti i bonus per le vostre richieste. ====== SEGUIMI ======
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Classic Blue, indicato come Pantone 19-4052, è stato colore dell’anno 2020, ma sicuramente ci accompagnerà anche durante tutto il 2021, grazie anche alle qualità rassicuranti del colore stesso. Si tratta infatti di un colore che trasmette calma e relax, che fornisce un sento di contatto con l'infinito come il blu del mare o del cielo. Già verso la fine dell'anno 2019 avevo utilizzato questo colore in un intervento di ristrutturazione di un appartamento appartenuto ad una giovane coppia, inserendo tra gli elementi di finitura delle porte rasomuro Classic Blue. Colore che mitigava bene le scelte progettuali e materiche dell'appartamento. intervento di ristrutturazione appartamento privato - dpA Daniela Prinzo Architetto iete però sicuri di ricordate tutti i colori Pantone degli ultimi anni e che influenza hanno avuto sulle nostre scelte di stile? Ho pensato di riassumerli qui per voi. Facciamo un viaggio nel tempo: 2000 Cerulean - Per l’anno di esordio è stata scelta una tinta pastello che infondesse serenità e tranquillità al XXI secolo che stava per iniziare. 2001 Fuchsia Rose - Se il primo colore scelto è stato l’azzurro, il secondo non poteva che essere un rosa 2002 True Red - Una scelta profonda, intensa come il colore rosso. 2003 Aqua Sky - L’anno della speranza, dell’acqua e della natura 2004 Tigerlily - Un arancione con punte di rosso e giallo, speranza e passione per una tinta rigenerante ed energizzante. 2005 Blue Turquoise - Una tinta decisamente marina, un inno alle acque. 2006 Sand Dollar - questa tonalità neutra e apprezzata soprattutto nel design 2007 Chili Pepper - Piccante come il peperoncino, questa è la tinta del coraggio e dell’autostima. 2008 Blue Iris - inta viola, inserito come colore per la prima volta nella lista dei colori Pantone. 2009 Mimosa - Colore accesso con un giallo solare! 2010 Turquoise - Il colore delle uova di pettirosso è la tinta del 2010, l’anno che apre un nuovo decennio. 2011 Honeysuckle - è sempre la natura a ispirare il colore Pantone dell’anno. La tinta del 2011 è vibrante, ottimistica e stimolante, essendo un rosa tendente al rosso. 2012 Tangerine Tango - Una scarica di energia questo arancione tendente al rosso, così somigliante alla buccia degli agrumi mediterranei. 2013 Emerald - Il colore delle foreste e delle pietre preziose ha dato l’impronta al 2013. 2014 Radiant Orchid - Un colore fatto di tensione e al tempo stesso di benessere, raggiante. 2015 Marsala - Marrone come la terra, rosso come il vino. 2016 Rose Quartz/Serenity - Doppio colore per il 2016, doppia nuance pastello che ricorda le tinte di un’alba o di un tramonto, trasmettendo pace e serenità. 2017 Greenery - Il ritorno del verde, questa volta con una punta di giallo. 2018 Ultra Violet - Nell’anno in cui è stata scoperta l’acqua liquida su Marte, Pantone ha scelto il colore dell’universo e dello spazio infinito per un anno visionario e proiettato verso il futuro. 2019 Living Coral - è un colore vibrante rubato dalla natura, scelto per sensibilizzare l’uomo sugli effetti drammatici del cambiamento climatico sulle barriere coralline. 2020 Classic Blue Per questo 2021 quali saranno i colori più richiesti? Avete già qualche idea? Vi propongo qualche idea... Avete voglia di partecipare alla scelta dei colori? Seguitemi su Instagram
Svelo il mio ultimo cotributo alla pubblicazione del libro dedicato all' "Edilizia Libera"10/21/2020 L’edilizia liberaCome riconoscere le opere realizzate in edilizia libera: limiti e casi ricorrenti. Come la figura di un tecnico professionista risulta essenziale nella procedura.
In ottemperanza alle direttive per il contenimento del contagio da Covid-19, sono state cancellati numerosi eventi legati al giardinaggio. I garden center e i vivai sono rimasti chiusi al pubblico, senza la possibilità di rifornire di nuove piante e fiori i nostri balconi, lasciando di conseguenza numerose piante invendute nei vivai. In rete però possiamo trovare numerose iniziative per acquistare piante on line restando a casa ed aiutando anche i vivai più piccoli, che non accedono alla grande distribuzione, ad offrire piante di ottima qualità e fiori di stagione. Di seguito vi suggerisco alcune iniziative. E' il primo e più grande 'u-pick' campo di Tulipani in Italia che si svolge in un campo di 2 ettari con circa 450 varietà di fiori! La fioritura dura al massimo sei settimane a partire dalla metà del mese di marzo. Anche quest'anno la fioritura era pronta quando tutto il mondo si è fermato ed i due proprietari, Edwin Koeman e Nitsuhe Wolanios che hanno ideato tulip u-pick field, cioè un giardino di bellissimi tulipani aperto al pubblico, dove poter raccogliere e comprare i fiori, non si sono fermati. Anzi si sono reinventati con importanti iniziative: foto, video, video in diretta interattivi, un VideoTour in 3D acquistabile on line, ma non solo, anche l'acquisto di tulipani direttamente dal loro sito. Coloriamo i nostri spazi con Tulipani Italiani. Pi@nte in Rete è un progetto solidale nato per aiutare i piccoli vivaisti di qualità che hanno i vivai pieni di piante invendute. Offrono una Vetrina social gratuita comprensiva di contatto mail a cui il pubblico può scrivere per ordinare le splendide piante ritratte nei post. Chi vuol comprare piante e fiori, Pi@nte in Rete offre una mostra di giardinaggio con veri e propri stand virtuali. Le piante e gli oggetti in vendita si possono comprare cliccando sulle foto nella sezione "In Vetrina" o sui post che hanno il pulsante "Clicca per visualizzare i prodotti". Gli acquisti verranno spediti o consegnati a domicilio direttamente dai vivaisti. In Bella Mostra nasce con la volontà di valorizzare piante e giardini dei migliori professionisti di settore aiutando ad avere più visibilità anche quei vivai e realizzatori di giardini artigianali che pur trattando piante di ottima qualità possono essere meno conosciuti. Si tratta infatti di una vetrina riservata a tutti gli amanti del giardinaggio alla scoperta di nuovi vivaisti e nuove piante. Sulla pagina compaiono numerose fotografie di piante e fiori con l'indicazione del vivaista per un eventuale contatto diretto a chi è interessato a ricevere maggiori informazioni. La casa, il nostro nido protettoIl ruolo della casa è cambiato drasticamente in questi giorni: da luogo vissuto in pochi momenti della giornata dopo le ore di lavoro, a rifugio sicuro nel quale svolgere tutte le attività di vita (lavoro, studio, relax, faccende domestiche, esercizio fisico, ecc). Il concetto di casa riveste da tempo una molteplicità di significati. Basti pensare il termine inglese “House” e “Home” con valenze diverse: House viene utilizzato per indicare un edificio fisico composto da pareti, porte, tetto, ecc, mentre Home viene usato per definire uno spazio familiare ed intimo. Per noi il concetto “casa” ha sempre identificato lo spazio fisico con un senso di appropriazione, lo spazio legato al luogo della famiglia, delle emozioni, di crescita. “La casa è dove si trova il cuore.” (Plinio il Vecchio) Oggi, al tempo del #iorestoacasa, più che mai, il termine “casa” è associato a l’unico luogo sicuro, spazio protetto nel quale trascorrere le nostre giornate, le nostre attività. “La mia casa è piccola ma le sue finestre si aprono su un mondo infinito.” (Confucio) Spazi adeguatamente pensati e progettati contribuiscono al nostro benessere ed a far vivere meglio la nostra quotidianità. Infatti, una corretta scelta della distribuzione interna, insieme a possibili disposizioni di arredi e colori, concorrono alla creazione di un ambiente armonico nel quale vivere sereni. Un altro approccio importante, emerso in modo particolare in questi giorni, consiste nella flessibilità degli spazi: una caratteristica che considero sempre in ogni progetto per avere spazi adattabili, anche a lungo termine con piccoli accorgimenti che consentono una veloce trasformazione di uno spazio (vedi foto) Se la permanenza a casa vi ha fatto comprendere l’esigenza di cambiamento o, semplicemente vi ha trasmesso la voglia di scoprire le potenzialità dei vostri spazi, sono pronta ad accompagnarvi nella scelta giusta per voi e per le vostre necessità…anche a distanza, restando a casa. contattami per INFO Una raccolta di immagini da colorare per tutte le età Anche oggi ho pensato di farvi compagnia in modo originale cercando di distrarvi momentaneamente dalla routine quotidiana di questi giorni e trascorrere un po’ di tempo piacevolmente. Da bambina, la mia passione preferita era il disegno ed ogni occasione era perfetta per trovare un mio angolino intimo e riservato nel quale far viaggiare la fantasia disegnando e colorando la mia visione del mondo. Si, perché disegnare non è solo rappresentazione grafica di oggetti reali o immaginari, di persone, luoghi o invenzioni, disegnare stimola la creatività e rappresenta il modo più semplice di svago utilizzando due strumenti: foglio e matita. Oggi non vi chiedo di disegnare, ai disegni ci penso io :) , ma vi suggerisco un'altra attività stimolante da praticare in questi giorni anche con i vostri bambini: coloriamo le architetture. E' noto infatti che movimenti monotoni con la matita o pennello rilassano. La possibilità di scegliere indipendentemente i colori e colorare, sviluppano la creatività oltre ad essere un’occasione per dedicare un momento a sé stessi ed attivare la concentrazione. Infatti, recentemente si è molto diffusa, anche tra gli adulti, la pratica di colorare mandala così propongo una mia versione: coloriamo le architetture. Di seguito nel file pdf, che potete scaricare e stampare, vi propongo una serie di immagini legate all’architettura interamente da colorare e qualche immagine dedicata anche per i più piccoli. Scegliete i vostri colori preferiti e iniziate a colorare! Se preferite potete importare le immagini anche in programmi di grafica per approcciare con i vostri bambini/ragazzi al mondo digitale ed iniziare a colorare da computer. Aspetto di vedere le vostre opere compiute! Buon lavoro dpA
Tempo di sistemare gli spazi esterni con le novità per l’outdoor: l'architetto con un clic3/19/2020 Arriva la primavera mentre #iorestoacasa. Ecco le novità
Oppure, state cercando di vendere casa? Gli esterni sono un aspetto che viene poco considerato nella vendita delle proprietà ma rappresenta un biglietto da visita in grado di catturare l’attenzione di un possibile acquirente. Grazie all’home staging outdoor posso aiutarvi a trasformare le vostre terrazze e giardini con poche e semplici operazioni e renderle attrattive. Perché non iniziare subito partendo da qualche fotografia dei vostri spazi esterni per avere una prima visualizzazione di progetto che valorizza l’ambiente? Per qualsiasi informazioni contattatemi per una consulenza web. E per accogliere la voglia di primavera che arriva proprio oggi, una breve selezione di tutte le novità per l’esterno, dalle poltrone, ai divani, tendaggi per donare eleganza al vostro giardino dell’Eden. Eivissa nome catalano di Ibiza, celebre isola delle Baleari, è il nuovo elemento per esterni nato dalla creatività di Ludovica + Roberto Palomba e dall’eccellenza di Ethimo Unopiù presenta la linea Synthesis, personalità ed eleganza del desing made in Italy Cassina esordisce nel mondo dell’outdoor, presentando The Cassina Perspective Goes Outdoor, collaborando con tre designer moderni di fama internazionale: Rodolfo Dordoni, Philippe Starck e Patricia Urquiola. B&B Italia presenta tre nuove collezioni outdoor originali firmate da Antonio Citterio presenta il nuovo sistema di sedute modulare Hybrid, Naoto Fukasawa presenta Ayana e Philippe Starck presenta la collezione Oh, it rains un divano e una poltrona. |
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Giugno 2021
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