Chiarimenti e novità sulla detrazione fiscale 110 previste dal il nuovo Decreto RilancioIl Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto nel nostro ordinamento le detrazioni fiscali del 110%, cosiddetto superbonus. Detrazioni fiscali che riguardano due macrocategorie di intervento edilizio:
Possono accedere al superbonus solo i seguenti beneficiari:
Di seguito un quadro sinottico riepilogativo: Tipologia Termine per il 60% dei lavori Scadenza finale Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021 (*) Persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità 30/06/2022 31/12/2022 Condomini 31/12/2022 IACP30/06/2023 31/12/2023 Altri beneficiari 31/12/2021 (*) (*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020, n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione europea, traslerebbe al 30 giugno 2022. Volendo riassumere, ad oggi:
I limiti di spesaLa detrazione per gli interventi di isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
La detrazione spettante per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti(art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore:
La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art. 119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus 110%), la detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. Discorso a parte va fatto per i limiti di spesa relativi agli interventi trainati. Infatti, per quelli di efficienza energetica si rimanda alla legislazione vigente. Previsto un limite di spesa "particolare" per gli interventi su unità immobiliari realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero dalle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383". L'art. 33 del D.L. n. 77/2021 ha previsto l’inserimento del comma 10-bis che lega i limiti di spesa per le unità immobiliari alla superficie complessiva dell’immobile; in particolare “10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione”. Le esclusioniA prescindere dal beneficiario o dall'intervento, il superbonus 110% si applica agli edifici o unità immobiliari di natura residenziale ma non si applica alle seguenti categorie catastali:
L’Asseverazione per gli interventi di risparmio energeticoPer quanto concerne gli interventi di riqualificazione energetica (art. 119, commi 1, 2 e 3 del Decreto Rilancio), i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti minimi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (asseverazione tecnica). Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Modalità di trasmissione e relative modalità attuative per l’invio della suddetta asseverazione all’Enea sono state stabilite con Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Asseverazioni). In particolare, l’asseverazione del tecnico abilitato attesta che l’intervento risponde ai requisiti di cui all’allegato A del Decreto Requisiti minimi, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi, anche rispetto ai costi specifici (indicati all’interno nel decreto requisiti minimi stesso). In allegato al Decreto Asseverazioni sono riportati due modelli di asseverazione utilizzabili per il fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori. L’asseverazione va fatta a fine lavori oppure in corso d’opera al 30% e al 60% dei lavori realizzati. Deve essere redatta da un tecnico abilitato ed inviata all’Enea tramite la piattaforma dedicata https://detrazionifiscali.enea.it/ Il tecnico abilitato che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
Qualora la verifica evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal Decreto Asseverazioni. L’Asseverazione per gli interventi di riduzione del rischio sismicoPer la fruizione delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati (la c.d. Asseverazione tecnica). Tale asseverazione tecnica è stata prevista all’interno dell’art. 16, comma 1-quater del D.L. n. 63/2013 e definita per la prima volta dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante «Sismabonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati». Allegati al D.M. n. 58/2017 erano riportati:
La modifica ai modelli di asseverazione tecnicaPer questo motivo si è resa necessaria una modifica al DM n. 58/2017. Modifica arrivata con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 che riporta i seguenti allegati (riportati di seguito in ordine cronologico di utilizzo):
Visto di conformitàPer poter optare per le due possibilità previste dal Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito), è previsto che il contribuente sia in possesso del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla documentazione prodotta dal contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie. Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da:
ApprofondimentiAbusi ediliziL'art. 32, comma 1, lettera c) del Decreto Legge n. 77/2021 ha sostituito integralmente il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio con il seguente: "13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
Accesso autonomoLa definizione di accesso autonomo è contenuta nell'art. 119, comma 1-bis del Decreto Rilancio. Comma introdotto dall’articolo 51, comma 3-quater) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla legge di 13 ottobre 2020, n. 126. In particolare, si definisce accesso autonomo "un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva". L'argomento è stato oggetto di numerosi interventi da parte dell'Agenzia delle Entrate con i quali ha precisato che una unità immobiliare ha accesso autonomo dall'esterno qualora, ad esempio:
Ampliamento volumetricoLa detrazione fiscale del 110% è fruibile anche in caso di demolizione e ricostruzione. In tal senso, occorre ricordare le modifiche apportate dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) alla definizione di ristrutturazione edilizia contenuta nel'art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Con la nuova definizione sono adesso compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Per il superbonus, però, occorre ricordare che le spese sostenute per il cappotto termico, la sostituzione dell'impianto di climatizzazione e la riduzione del rischio sismico, possono essere portate in detrazione solo per la parte esistente e non per l'ampliamento volumetrico. Cosa diversa, invece, per il fotovoltaico che può riguardare anche la parte ampliata e quindi di nuova costruzione. Assicurazione professionaleCome previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio, i professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni devono sottoscrivere una assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:
Attestato di Prestazione Energetica APEPer gli interventi di riqualificazione energetica deve essere prodotto un attestato di prestazione energetica APE prima e dopo l'intervento. Tale requisito è necessario per la verifica del doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) necessario per la fruizione del superbonus. Gli attestati di prestazione energetica, qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente per la verifica del doppio salto di classe prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio. Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio. La Legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus anche agli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A. Barriere architettonicheL'articolo 1, comma 66, lettera d) della Legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus anche agli interventi trainati di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. Stiamo parlando degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Bonifico parlanteUn aspetto molto importante, spesso sottovalutato, riguarda il pagamento delle spese che, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
Per i bonifici effettuati online, accedendo alla piattaforma della propria banca è possibile scegliere se effettuare:
Cappotto termicoÈ probabilmente l'intervento principale che accede al superbonus 110%, previsto dall'art. 119, comma 1, lettera a). Stiamo parlando dell'intervento di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Cappotto termico internoNel caso di edifici vincolati (vedi definizione) e, quindi, non sia possibile la realizzazione di uno degli interventi trainanti, il superbonus si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe. Se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali, il Superbonus si applica, comunque, ai singoli interventi ammessi all’ecobonus (ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico. Nell’ambito dei predetti interventi, nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla norma agevolativa, rientra anche l'installazione del cappotto termico interno. Cartello di cantiereLa Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, lettera q)) ha aggiunto il comma 14-bis all’articolo 119 del Decreto Rilancio. Con questo nuovo comma è stato previsto l’inserimento di una particolare dicitura all’interno del cartello di cantiere per i lavori che accedono alle detrazioni fiscali del 110%. In particolare, dal 2021 si dovrà indicare la seguente dicitura: «Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici». Appare utile ricordare che quello del cartello di cantiere è un obbligo previsto dall’articolo 20, comma 6 del D.P.R. n. 380/2001 che rimanda le modalità esecutive ai regolamenti edilizi comunali. Un obbligo ribadito all’articolo 27, comma 4 dello stesso D.P.R. n. 380/2001 per una corretta vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia: «Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti». Lo stesso obbligo è previsto all’articolo 90, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico Sicurezza Lavoro) che, parlando degli obblighi del committente o del responsabile dei lavori, impone: «Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere». Le modalità esecutive dell’obbligo di esposizione del cartello di cantiere sono riportate all’interno dei regolamenti edilizi che possono definirne anche le dimensioni minimi. Premesso che il cartello va sempre esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, i contenuti minimi sono:
Come previsto all'art. 119, comma 9-bis del Decreto Rilancio, le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi che accedono al superbonus e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. La Legge di Bilancio 2021 ha inoltre esteso l'orizzonte temporale per la fruizione del superbonus da parte dei condomini e per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In particolare, per questi soggetti, nel caso alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Controlli Agenzia delle EntrateL’Agenzia delle entrate procede alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato di interessi e sanzioni. Rispondono, quindi, i beneficiari della detrazione, ferma restando, se viene accertato il concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari. Nel caso in cui il contribuente abbia fruito della detrazione del 110% in assenza dei presupposti, l’Agenzia delle Entrate potrà notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione con la quale si fruisce del beneficio fiscale. Nel caso in cui il contribuente abbia optato per la cessione del credito, l’Agenzia notifica l’atto di recupero del credito di imposta entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo irregolare. Controlli EneaL'Enea è l'ente preposto alle verifiche per controllare:
Demolizione e ricostruzioneL'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio prevede la possibilità di accedere al superbonus 110% (sia per gli interventi trainanti che per i trainati) anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, purché questi rientrino nella definizione di "ristrutturazione edilizia" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. Testo Unico Edilizia). Come chiarito al paragrafo "Ampliamento volumetrico", con la modifica apportata all'art. 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico Edilizia dal Decreto Semplificazioni è cambiata la definizione di ristrutturazione edilizia che adesso comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Doppio salto di classe energeticaUno dei requisiti previsti per la fruizione del superbonus in caso di interventi di riqualificazione energetica è il doppio salto di classe energetica (ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta) dimostrabile mediante la produzione dell'APE prima e dopo l'intervento. Edifici unifamiliariL'art. 1, comma 3, lettera i) del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" (c.d. Decreto Requisiti minimi) definisce edificio unifamiliare quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Edifici plurifamiliariCon la modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2021 all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, possono accedere al superbonus anche gli edifici plurifamiliari composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In questo modo, per gli edifici fino a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, non serve più il requisito del condominio. Edifici vincolatiL'art. 119, comma 2 del Decreto Rilancio prevede che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), o gli interventi trainanti di riqualificazione energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il superbonus si può applicare a tutti gli interventi trainati (anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta in quanto l’edificio o l’unità immobiliare è già nella penultima classe):
Negli appalti pubblici, il contraente generale provvede:
L’argomento è stato approfondito dall’Agenzia delle Entrate che con la risposta 15 aprile 2021, n. 254 ha lasciato ampi dubbi circa la correttezza sotto il profilo civilistico. Soprattutto per quel riguarda i servizi di progettazione, il soggetto che li eroga dovrebbe essere un professionista, una società tra professionisti o una società di ingegneria. Per quanto riguarda le spese, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti al contraente generale per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso dall'agevolazione. Indipendenza funzionaleLa Legge di Bilancio 2021 che ha aggiunto il seguente periodo al comma 1-bis dell'art. 119: Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Per l'indipendenza funzionale dovranno essere valutati:
Sicurezza CantieriL'art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto MEF 18 febbraio 1998, n. 41 prevede che le detrazioni fiscali non possono essere fruite nel caso di violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Tutti i cantieri che voglio accedere ad una detrazione fiscale in cui risulti accertata una violazione delle norme previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 conosciuto come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL), perderanno il diritto a qualsiasi agevolazione prevista dallo Stato. Spese ammissibiliIn generale, sono detraibili nella misura del 110%, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione, comprese quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché delle attestazioni e delle asseverazioni. La detrazione spetta inoltre per le spese sostenute per l’acquisto di materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse FONTE: LavoriPubblici.it
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Giugno 2021
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