L'art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevede l'accertamento di conformità nella presentazione delle sanatorie edilizie. Infatti, in assenza di permesso di costruire, SCIA o opere in difformità ad esse, vi è la possibilità di presentare una sanatoria edilizia. Questa procedura permette, attraverso il pagamento di una sanzione e nel rispetto della normativa vigente oggi e al tempo dell'abuso, di regolarizzare la difformità. L'avvento delle detrazioni fiscali e del superbonus 110% ha acceso un grande interesse da parte dei privati ma ha anche sollevato problematiche urbanistico-edilizie presenti da anni nel patrimonio immobiliare italiano. Chi è interessato a realizzare interventi beneficiando dei bonus, si è dovuto scontrare con una serie di abusi edilizi, sanabili con l'accertamento di conformità. L'accertamento di conformità prevede che per sanare un intervento realizzato in assenza di titolo abilitativo, questo debba risultare contemporaneamente conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dell'abuso ma anche alla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza di accertamento. Appunto "doppia conformità urbanistico-edilizia", un sistema di doppio controllo che non sempre risulta però realizzabile. Rete delle Professioni Tecniche (RPT), un’associazione fondata nel 2013 che riunisce 9 Consigli nazionali di Ordini e Collegi professionali di area tecnica e scientifica, ha avanzato la possibilità di intervenire sul Testo Unico Edilizia coinvolgendo maggiormente i professionisti nel processo di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36. La proposta di modifica dell'art. 36 del TUE prevede che la doppia conformità possa essere verificata a seguito di presentazione di una apposita "SCIA di accertamento di conformità" corredata dal rilievo delle opere abusive delle quali è richiesta la sanatoria e da una relazione asseverata, a firma di un tecnico abilitato, nella quale il professionista attesta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 481 del Codice penale, la sussistenza delle conformità, asseverando altresì che gli interventi edilizi risultano eseguiti nel rispetto della normativa tecnica e costruttiva vigente all’epoca di realizzazione. SCIA di accertamento di conformità che manterrebbe viva la possibilità del SUE (sportello unico dell'edilizia) di rifiutarla in tutto o un parte, ma che consentirebbe al processo di sanatoria di procedere più speditamente. Tutti concetti sui quali si discute ancora per il recepimento all'interno della prossima approvazione definitiva della nuova disciplina delle costruzioni che avrà il compito di sostituire il DPR n. 380/2001, nella speranza che possa risolvere molte delle difficoltà emerse nel corso di questi mesi, nei quali la frenesia di accesso al superbonus 110 ha fatto emergere le problematiche legate al nostro patrimonio urbanistico edilizio.
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11/12/2022 08:59:43 pm
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